Statuto

 

ART.1
(Costituzione, denominazione e sede)

È costituita l’Associazione denominata “Celestetica”, con sede a Vicenza in via 20 Settembre n. 56. La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Vicenza, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.
La durata dell’Associazione è illimitata.

 

ART. 2
(Scopi e attività)

L’Associazione, che è senza fini di lucro, è promotrice di valori etici e antropologici. Gli eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti nelle attività sociali indicate nel presente statuto.
L’Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione degli utenti ad una serie di attività ed eventi principalmente artistici, sensibilizzandoli ed informandoli sugli aspetti culturali e sociali, promuovendone anche l’azione e l’impegno pragmatico e comunitario.
Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di organizzare una serie di mostre d’arte contemporanea, eventi, corsi e attività, convegni e conferenze nelle quali potranno essere invitati artisti e gruppi artistici, teatrali e musicali, studiosi di varie discipline, ed altre figure professionali, che trattino, in maniera seria e comprensibile, vari aspetti della cultura espressiva, sociale e antropologica.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera, gratuita dei propri associati.
L'Associazione:
per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera, gratuita o retribuita da persone non associate alla Associazione;
può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

 

ART. 3
(Risorse Economiche)

L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
contributi degli associati e dei privati;
contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive o da iniziative promozionali; l’associazione potrà inoltre promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento dell’oggetto sociale della stessa associazione o anche per raccolte fondi di beneficenza.
Il fondo comune costituito con le risorse, previo proventi necessari alle spese di sussistenza e di mantenimento attività sia degli associati sia di collaboratori esterni, di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione da parte di chi intende aderire all’Associazione e la quota annuale di iscrizione alla stessa.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro la fine del mese di aprile.

 

ART. 4
(Soci)

Il numero dei soci è illimitato.
Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti coloro che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

 

ART. 5
(Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
morosità protrattasi per oltre 6 mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
persistenti violazioni degli obblighi statutari.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

ART. 6
(Doveri e diritti degli associati)

I soci sono obbligati:
ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
I soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

 

ART. 7
(Organi dell’Associazione)

Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

 

ART. 8
(Assemblea)

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto.
Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di una delega.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
- approva il bilancio consuntivo;
- nominati i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera l’esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/3 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L’eventuale seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.
La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

ART. 9
(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo solo gli associati maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
Al Comitato direttivo spetta di:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni all’Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

ART. 10
(Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

 

ART. 11
(Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso si sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

ART. 13
(Il Segretario)

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio Direttivo.

 

ART. 14
(Scioglimento)

In caso di scioglimento dell’Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

 

ART. 15
(Norma finale - rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.